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David modifica questa pagina per inserire la legge e due parole di introduzione.

Ciao by Rak

4 responses so far

4 Responses to “Leggi”

  1. Davidon 19 May 2011 at 3:52 pm 1

    Grazie Rak!!!

  2. Davidon 20 May 2011 at 12:11 pm 2

    Ciao a tutti,
    questo post è dedicato a chi ha cominciato da poco a praticare,
    questa è la legge riguardo il porto d’armi spero possa esservi utile ciao!!

    Trasporto delle armi per la pratica delle arti marziali dall’abitazione alla palestra/stage
    Art. 45
    Per gli effetti dell’ art. 30 della legge, sono considerate armi: gli
    strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa
    alla persona, come pugnali,stilli e simili.
    Art. 80
    Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che
    non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42
    della legge, i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i
    quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le
    lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i
    compassi, i chiodi, e in genere, gli strumenti da punta e da taglio
    indicati nel secondo comma dell’art. 45 del Regolamento.
    Non sono , da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli
    acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro
    centimetri, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda
    in lunghezza i centimetri otto e in possesso, i millimetri nove per
    una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; i
    coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui
    lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci
    centimetri di lunghezza. Non sono considerati armi, per gli effetti
    dello stesso art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur
    potendo occasionalmente servire
    all’offesa hanno una specifica e diversa destinazione, come gli
    strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo,
    scientifico, sportivo, industriale e simili.Pertanto gli strumenti
    sportivi destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali spade,
    sciabole, bastoni, coltelli ecc. non sono considerati armi e quindi
    non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita,
    detenzione, e trasporto. In ogni caso, il trasporto dei suddetti
    strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita
    tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di
    appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di
    Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite e riposte,
    durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi).”

  3. dellebracciacambiogiroon 21 May 2011 at 1:36 am 3

    L’art. 80 r.d. n. 635 del 1940, citato da David, è da considerarsi abrogato dalla legge n. 110 del 1975.
    Secondo la Cassazione dopo l’entrata in vigore della l. n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all’art. 80 cit.; l’art. 4 l. n. 110 del 1975, nel disciplinare ex novo la materia, prevede soltanto l’accertamento in concreto dell’attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall’art. 80 del regolamento per l’esecuzione del t.u.l.p.s. (Cass. pen., sez. I, 12-11-1997).

    Ormai tutto ruota intorno alla definizione di “strumento atto ad offendere”: anche i bastoni da escrima possono essere considerati tali e, a maggior ragione, le spade. Ciò che conta è il modo in cui sono trasportate e custodite. Esemplificativa è questa sentenza, che esprime un principio estensibile a qualsiasi strumento per le arti marziali che possa essere astrattamente utilizzato per offendere: Cass. pen., sez. I, 21-06-2000, secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 4, 2º comma, l. 18 aprile 1975 n. 110 (porto di armi o di strumenti atti ad offendere), costituisce strumento chiaramente utilizzabile, in concreto, per l’offesa della persona, un attrezzo sportivo utilizzato nelle arti marziali e costituito da due cilindri metallici uniti da una catena, denominato long chang, allorché, per le circostanze di tempo e di luogo, il giudice ne ritenga ingiustificato il porto fuori dell’abitazione (nella specie, l’attrezzo non si trovava all’interno della borsa contenente gli indumenti da ginnastica, bensì nel bagagliaio della vettura dell’imputato).
    Un abbraccio a tutti
    Andrea

  4. Centauroon 21 May 2011 at 11:34 am 4

    siamo nelle mani del libero arbitrio…..fortuna, sfortuna..chi può dirlo :mrgreen:
    grazie per tutto

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